DENOMINAZIONE
1) E’ costituita un’Associazione denominata:
“AANPI – Associazione Amici della Neuropsichiatria Infantile – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale”.
SEDE
2) L’Associazione ha sede in Brescia viale della Stazione n. 37.
Spetta al Consiglio Direttivo provvedere alle modifiche inerenti l’eventuale trasferimento della sede stessa con formale delega fin d’ora al medesimo in tal senso.
DURATA
3) L’Associazione ha durata illimitata.
SCOPO
4) L’Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale senza fini di lucro. In particolare l’Associazione realizzare i propri scopi mediante lo svolgimento di attività nei settori:
A) dell’assistenza sociale socio-sanitaria;
B) della assistenza sanitaria;
C) della formazione.
L’Associazione, in particolare, si propone di promuovere tutte le iniziative a favore dei bambini affetti da malattie neuro-psichiatriche, volte di assicurare loro adeguate forme di trattamento, favorendone l’inserimento in un contesto di vita normale.
L’Associazione si propone quindi di favorire:
– la realizzazione di una assistenza globale al bambino affetto da disturbi neuro-psichiatrici attraverso l’offerta di servizi terapeutici specializzati, anche a domicilio;
– la formazione dei familiari dei pazienti nell’assistenza e cura dei soggetti affetti da malattie neuro-psichiatriche;
– la realizzazione di ogni forma di ausilio alle famiglie ed ai bambini affetti da malattie neuro-psichiatriche per l’inserimento di questi ultimi nella vita scolastica e sociale.
L’Associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate con eccezione per quelle ad esse connesse e comunque in via non prevalente.
Il tutto nel rispetto dei commi 2, 3 e 6 dell’articolo 10 D.Lgs. 4 dicembre 1997 N. 460.
L’Associazione può svolgere la sua attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell’ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni.
ASSOCIATI – CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE
6) Sono associati di diritto dell’Associazione coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo e quelli che saranno ammessi dal Consiglio Direttivo, nei termini di cui al successivo art. 7, in quanto ne condividono gli scopi.
Tutti gli Associati hanno uguali diritti uguali obblighi nei confronti dell’Associazione. Essi sono tenuti a pagare una quota associativa annua determinata con delibera del Consiglio Direttivo da assumere entro il mese di dicembre. La delibera relativa all’ammontare della quota annuale associativa, anche mancanza di indicazione alcuna, non potrà avere una efficacia temporale superiore ai tre anni successivi.
7) La qualifica di associato si acquista seguito del versamento della quota associativa annua secondo l’importo stabilito dal Consiglio Direttivo.
Quest’ultimo, entro trenta giorni dalla data della prima riunione utile, dovrà provvedere alla formale comunicazione di eventuali motivi ostativi all’accoglimento della iscrizione quale associato; il silenzio protratto oltre il predetto termine comporterà l’automatica accettazione dell’iscrizione. L’iscrizione all’Associazione comporta la presunzione assoluta di conoscenza ed accettazione di quanto disposto dal presente Statuto.
E’ in facoltà di ciascun associato recedere dall’Associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all’Associazione.
La partecipazione all’Associazione è personale e non è soggetto a trasferimento.
8) Il Consiglio Direttivo in qualunque momento potrà deliberare l’esclusione di un associato per gravi motivi, previa contestazione degli stessi all’interessato a mezzo di raccomandata a.r. e concessione di un termine di giorni trenta per formulare eventuali deduzioni.
Gli associati recedenti od esclusi e che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione non potranno avere in restituzione i contributi versati né vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo potrà inoltre deliberare l’esclusione dell’associato che non provvede al rinnovo del versamento della quota annuale e ciò entro un anno dal versamento precedente.
PATRIMONIO
9) Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
– contributi degli associati;
– contributi di privati;
– contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche documentate attività o progetti;
– donazioni e lasciti testamentari.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
10) sono organi dell’Associazione:
– l’Assemblea degli associati;
– il Consiglio Direttivo;
– il Presidente;
– il Revisore.
ASSEMBLEA
11) l’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è costituita da coloro che godano la qualifica di associati ai termini dell’art. 7 del presente Statuto.
L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
L’assemblea è altresì convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un quinto degli associati.
All’assemblea deve annualmente essere sottoposto per l’approvazione del bilancio d’esercizio.
L’assemblea, inoltre, delibera in merito:
– alla nomina del Consiglio Direttivo;
– alla nomina del Revisore;
– ad altri argomenti posti all’ordine del giorno.
L’assemblea può inoltre essere convocata in sede straordinaria per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.
12) La convocazione potrà essere effettuata a mezzo raccomandata a.r., fax, posta elettronica e comunque con ogni altro mezzo, cartaceo od informatico, che consente la verifica della ricezione da parte del destinatario almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.
A tal fine fanno fede i dati comunicati all’atto dell’iscrizione, con onere a carico degli associati di comunicare ogni variazione che dovesse intervenire.
13) Ogni Associato ha diritto ad un voto.
Ciascun associato può farsi rappresentare da altro associato purché non sia membro del Consiglio Direttivo o Revisore, conferendo adesso delega scritta.
Nessun associato può rappresentare più di dieci associati.
In prima convocazione le deliberazioni dell’assemblea ordinaria sono adottate con la presente ed il voto favorevole della maggioranza degli associati.
In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, le deliberazioni sono valide maggioranza, qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le deliberazioni dell’assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione devono essere approvate con la presenza di almeno due terzi degli associati ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
La deliberazione di scioglimento dell’Associazione deve essere approvata sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Solo in relazione all’assemblea straordinaria gli associati potranno esprimere il loro voto direttamente o per delega in occasione della celebrazione dell’assemblea, ovvero mediante lettera raccomandata a.r., fax, posta elettronica e comunque ogni altro mezzo che consente al mittente la prova della ricezione da parte del destinatario.
Le espressioni di voto dovranno essere inviate alla sede dell’Associazione ovvero ad associati delegati al successivo deposito in assemblea del voto espresso.
Le espressioni di foto dovranno pervenire:
a) preso la sede dell’Associazione entro le ore 18 del giorno precedente l’assemblea;
b) presso terzi, poi delegati al deposito, o direttamente in assemblea, il giorno di celebrazione dell’assemblea, prima della votazione.
CONSIGLIO DIRETTIVO
14) L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da sette membri.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
15) Il Consiglio Direttivo e convocato dal Presidente quando lo ritieni opportuno su richiesta di due consiglieri.
Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri, che delibereranno a maggioranza.
Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal consigliere più anziano d’età.
Il consigliere che senza giustificato motivo, non partecipi a due consecutive riunioni del Consiglio Direttivo decade dalla carica con provvedimenti dello stesso Consiglio Direttivo ed in tal caso, in occasione della prima assemblea convocata successivamente alla pronuncia della decadenza, sarà posta obbligatoriamente in votazione la nomina di un sostituto che decadrà comunque al termine normale mandato triennale del Consiglio Direttivo.
16) Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con facoltà di delega per l’espletamento di specifiche attività al Presidente o ad uno dei suoi membri.
I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati a membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente ad almeno due per volta. In particolare il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi le direttive generali dell’Associazione, stabilisce l’ammontare della quota associativa annua, delibera sull’ammissione ed esclusione degli associati, predispone il bilancio di esercizio e la relazione annuale sull’esercizio della gestione.
PRESIDENTE
17) Il Consiglio Direttivo nella prima riunione provvede a nominare Presidente.
Al Presidente spetta la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà in particolare di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali.
Il Presidente cura l’aggiornamento la tenuta del libro degli associati, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Consiglio.
Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dagli associati che hanno altresì il diritto di chiederne estratti, a loro spese.
18) Il Presidente custodisce somme e valori dell’Associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità. Il Consiglio Direttivo può delegare altro membro all’esecuzione di operazioni di cassa.
Il Presidente sarà autorizzato a compiere operazioni di spesa dal Consiglio Direttivo nei limiti deliberati da quest’ultimo. Il Presidente potrà delegare qualunque consigliere nei stessi limiti.
Il Consiglio Direttivo dovrà tenere un libro cassa, un libro verbali assemblee, un libro consiglio direttivo ed un libro associati, vidimati se ed in quanto richiesto dalla legge, delegando tali compiti ad uno dei suoi membri.
ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO
19) L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve tempestivamente predisporre il bilancio dell’esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile dell’anno successivo.
La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l’assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell’Associazione a disposizione degli associati che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.
E’ fatto divieto all’Associazione di distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
20) L’Associazione si scioglie per delibera dell’assemblea o per inattività dell’assemblea protratta per oltre due anni.
L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell’assemblea e sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, sceglieranno l’organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo, salvo eventuali diversa destinazione stabilita da future leggi.
DEL REVISORE
21) Il Revisore è eletto, anche tra i non soci, dall’assemblea, in occasione della nomina e del rinnovo del Consiglio Direttivo.
Il revisore esercita le funzioni di controllo contabile dell’Associazione e ne riferisce all’Assemblea.
NORME APPLICABILI
22) Per tutto quanto non previsto si applicano le norme del Libro 1°, Titolo II del Codice Civile, nonché quelle previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.
Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto che ho letto ai comparenti i quali lo approvano e con me notaio lo firmano qui in calce e a margine degli altri fogli alle ore 18,30.
Scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio su quattro fogli occupati con lo scritto per tredici pagine e della presente quattordicesima sin qui.
F.TO ALESSANDRA TIBERTI
F.TO GIANFRANCO FAVIERE
F.TO DANIELA VALSERIATI
F.TO LUCIO GIORDANO
F.TO ROMEO LIBERINI
F.TO MAURO BALLERINI
F.TO FABIO BARCA NOTAIO LS